Art. 10.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Sono organi di governo della circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente.
      2-ter. Il consiglio circoscrizionale è composto dal presidente e da:

          a) 25 membri, nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

 

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          b) 18 membri, nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

      2-quater. Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. La popolazione residente in ciascuna circoscrizione non può essere inferiore a 60.000 abitanti».