1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Sono organi di governo della circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente.
2-ter. Il consiglio circoscrizionale è composto dal presidente e da:
a) 25 membri, nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) 18 membri, nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
2-quater. Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La popolazione residente in ciascuna circoscrizione non può essere inferiore a 60.000 abitanti».